Verbale dell’Assemblea straordinaria dell’associazione sportiva dilettantistica Kung Fu Pak Hok Pai Ravenna
Il giorno otto aprile 2019 alle ore 19,00 in Ravenna presso la palestra “Olivetti” si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione “associazione sportiva dilettantistica Kung Fu Pak Hok Pai Ravenna” convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:
- opportunità di acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale e conseguente modifica di denominazione;
- variazione della sede legale;
- comunicazioni varie ed eventuali.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione Sig. Russo Raffaele, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig.Russo Niccolò.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 12 e regolarmente rappresentati n. __//__ soci e così complessivamente n. 12 soci, come risulta dal registro presenze depositato in sede. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 o CTS) ha ridefinito la disciplina fiscale delle associazioni prevedendo particolari agevolazioni ed opportunità per le associazioni di promozione sociale alcune delle quali di particolare interesse per l’associazione che vorrebbe essere operativa anche al di fuori della promozione sportiva dilettantistica: si va dalla possibilità di partecipare ai tavoli di coprogrammazione e coprogettazione con gli Enti locali e le AUSL per definire interventi anche nelle attività di interesse generale promosse dall’associazione, la possibilità di sviluppare tutta la parte delle convenzioni relative alla realizzazione di iniziative a carattere educativo, fino alla possibilità di individuare la sede a prescindere dalla destinazione urbanistica.
Poiché l’organizzazione:
- è costituita in forma di associazione,
- è composta da 12 soci e quindi da un numero non inferiore a sette persone fisiche,
- svolge, prevalentemente in favore di terzi, attività di interesse generale riconosciute tali dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore ed individuate in particolare in:
- l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare ma non esclusivo riferimento alla disciplina del Kung Fu attraverso;
- l’organizzazione di attività didattica sportiva;
- l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- l’organizzazione o collaborazione all’organizzazione di manifestazioni sportive;
- la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- l’organizzazione di interventi di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa anche attraverso la realizzazione di laboratori esperienziali negli Istituti scolastici;
- l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all’adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;
- l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale anche per la promozione della pratica sportiva dilettantistica.
- si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati,
il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea che il sodalizio acquisisca la forma di associazione di promozione sociale oltre che di associazione sportiva dilettantistica essendo possibile acquisire entrambe le qualifiche.
La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Al fine di qualificarsi come Ente del Terzo Settore e, nello specifico, come associazione di promozione sociale, si rende necessario verificare la sussistenza dei seguenti aspetti all’interno dello statuto che a tal fine è stato modificato, ossia:
- la denominazione di associazione di promozione sociale (ex art. 21 e 33 CTS) con la clausola sospensiva dell’avvenuta iscrizione del sodalizio nel registro delle associazioni di promozione sociale (art. 1 dello statuto);
- espressa indicazione (art. 1 dello statuto) della sede legale (ex art. 21 CTS)
- espressa indicazione (art. 2 dello statuto) del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ex art. 21 CTS);
- espressa indicazione delle attività di interesse generale promosse (art. 2 dello statuto) utilizzando, conformemente alle indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 27/12/2018, le espressioni indicate dall’articolo 5 del CTS;
- espressa indicazione (art. 2 dello statuto) delle azioni attraverso le quali si intendono realizzare le attività di interesse generale, conformemente alle indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 27/12/2018, facendo ricorso alle attività attualmente in essere;
- espressa indicazione (art. 2 dello statuto) della possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale (come indicate dall’art. 6 del DLgs 117/2017), attribuendo al Consiglio Direttivo il compito di deliberare in merito attenendosi alle linee guida dell’Assemblea, conformemente alle indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 27/12/2018;
- indicazione (art. statuto) della durata dell’ente (ex art. 21 CTS che la indica come elemento non obbligatorio);
- espressa indicazione (art. 1 dello statuto) che l’associazione si avvale prevalentemente dell’apporto dei propri volontari (ex art. 35 CTS);
- espressa indicazione (art. 2 dello statuto) dell’assenza di fini di lucro (ex art. 21 CTS);
- espressa indicazione (art. 4 dello statuto) della natura non discriminatoria dei requisiti di ammissione (ex art. 21 CTS), delle tipologie di aderenti, dell’organismo deputato ad accogliere le domande di ammissione e del termine entro cui procedere (ex art. 23 CTS), dell’onere di comunicare l’avvenuta accettazione (art. 5 dello statuto) della domanda di ammissione (ex art. 23 CTS), del diritto dell’aspirante socio (art. 5 dello statuto) di far ricorso avverso il provvedimento di non accettazione della domanda di ammissione (ex art. 23 CTS);
- con riferimento alla risoluzione del rapporto associativo (art. 9 dello statuto) sono state diversamente articolate le ipotesi di esclusione dalle ipotesi di decadenza di morosità per garantire al socio escluso la possibilità di ricorrere all’Assemblea avverso il provvedimento deliberato dal Consiglio Direttivo, conformemente a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- espressa indicazione (articolo 6 dello statuto) dei diritti e doveri dei soci (ex art. 21 del CTS) tra cui la possibilità di accedere alla documentazione dell’associazione e le modalità di relativo esercizio (ex art. 15 del CTS);
- espressa indicazione (art. 14 dello statuto) delle funzioni dell’organo assembleare (ex art. 21 e 25 CTS) tra cui l’elezione dell’organo amministrativo (ex art. 26 CTS);
- espressa indicazione (art. 16 dello statuto) del principio di una testa, un voto (ex art. 24 CTS);
- espressa disciplina dell’istituto della delega (art. 16 dello statuto) conformemente a quanto previsto dal Codice (ex art. 24 CTS);
- espressa indicazione (art. 14 dello statuto) della possibilità di disciplinare la partecipazione alle assemblee anche a distanza (ex art. 24 CTS);
- espressa indicazione (art. 18 dello statuto) delle caratteristiche dei componenti l’organo amministrativo (ex art. 21 CTS);
- espressa indicazione (art. 18 dello statuto) delle modalità di funzionamento dell’organo amministrativo (ex art. 21 CTS);
- espressa indicazione (art. 20 dello statuto) della disciplina della rappresentanza dell’ente (ex art. 15.2);
- previsione opzionale (ex art. 30 CTS) dell’Organo di controllo (art. 12 dello statuto);
- definizione delle modalità di scioglimento (art. 16 dello statuto) e di devoluzione del patrimonio residuo (art. 22 dello statuto), conformi all’art. 21 del CTS.
Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d’accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l’assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
Il presidente invita i soci a firmare l’allegato statuto apponendo la sigla su ogni pagina e la firma per esteso in calce all’atto medesimo.
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in regime di esenzione dall’imposta di bollo (ex art. 1 comma 646 della Legge 145/2018), in quanto l’associazione risulta iscritta nel Registro CONI, e di procedere con l’iscrizione del sodalizio nel Registro delle associazioni di promozione sociale attualmente tenuto dalla Regione Emilia-Romagna.
Non essendovi altro da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore
20,00.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Russo Niccolò Russo Raffaele
Allegato A al Verbale dell’Assemblea straordinaria del 08/04/2019
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ORIENTAMENTE ASD-APS”
TITOLO I – Denominazione e sede
ART. 1
È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione “ORIENTAMENTE ASD” e, a seguito dell’iscrizione del sodalizio nel Registro delle Associazioni di promozione sociale ovvero nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, che assumerà la denominazione “ORIENTAMENTE ASD-APS”.
L’associazione ha la sede legale in Ravenna, Vicolo Tacchini 39/B, e la sua durata è illimitata. L’eventuale variazione della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene deliberata dall’Assemblea dei soci ordinaria e di essa deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui il sodalizio risulti iscritto.
TITOLO II – Finalità ed attività
ART.2
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale a favore di associati, famigliari nonché di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevedendo l’elettività delle cariche sociali.
Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’associazione si propone di svolgere quale attività di interesse generale
- l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare ma non esclusivo riferimento alla disciplina del Kung Fu attraverso;
- l’organizzazione di attività didattica sportiva;
- l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- l’organizzazione o collaborazione all’organizzazione di manifestazioni sportive;
- la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- l’organizzazione di interventi di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa anche attraverso la realizzazione di laboratori esperienziali negli Istituti scolastici;
- l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all’adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;
- l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale anche per la promozione della pratica sportiva dilettantistica.
Oltre alle attività sopra menzionate, l’Associazione può svolgere, così come previsto dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea degli associati.
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.
ART. 3
L’associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché allo statuto e al regolamento dell’Ente di promozione sportiva a cui è affiliata.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
TITOLO III – Soci
ART.4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.
È espressamente esclusa qualsivoglia forma di discriminazione nell’ammissione dei soci come ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo ovvero ad ogni suo componente disgiuntamente delegato, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
All’atto dell’accettazione della domanda di ammissione a socio, con versamento della quota associativa, verrà comunicata l’avvenuto perfezionamento del vincolo associativo e rilasciata la tessera sociale da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.
ART. 6
La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
La qualifica di socio dà in particolare diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
– a godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
– ad accedere ai libri sociali presentando richiesta ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota potrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio sociale comporta la decadenza del socio, previo sollecito anche collettivo al versamento.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV – Risorse economiche – Fondo Comune
ART. 10
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 11
L’esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati.
In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell’Assemblea.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.
Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell’Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l’istituzione di fondi riserva.
TITOLO V – Organi dell’Associazione
ART. 12
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l’organo di controllo, laddove nominato al ricorrere dei presupposti di Legge.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo ed attivo.
ART. 13
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 14
L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo dell’Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l’identità dell’associato;
- delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera l’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.
ART. 15
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 16
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea straordinaria riguardante modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto.
Per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione da parte della maggioranza dell’assemblea.
ART. 17
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari minimo di tre componenti eletti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo e statale nell’assunzione dell’incarico; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell’interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico – finanziario;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- delegare uno o più dei propri membri o altri soci ad esaminare le domande di adesione;
- deliberare circa l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
ART. 19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Le nomine effettuate nel corso del triennio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva, decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
ART. 20
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 21
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VI – Scioglimento e disposizioni finali
ART. 22
L’Assemblea straordinaria delibera in materia di scioglimento e nomina di un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
La devoluzione del patrimonio residuo avverrà. sentito l’organismo di controllo preposto, in favore di uno o più Enti del Terzo Settore a fini sportivi in quanto attività di interesse generale.
ART. 23
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.
ART. 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.
Ravenna, 08/04/2019